Domande sui nostri depuratori d’acqua a uso domestico

domande e risposte su i depuratori acqua domestici
Quella che segue è una raccolta delle domande, dedicate ai nostri depuratori d’acqua, che più frequentemente ci sono state poste e che manteniamo aggiornata con le nostre risposte.

Cos’è il depuratore acqua domestico?

Il depuratore acqua domestico è un sistema di trattamento (o affinaggio) dell’acqua potabile chiamato anche trattamento dell’acqua al punto d’uso, terminologia concordante con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

Cosa si intende per acqua pura?

Si definisce acqua pura, quando essa viene ottenuta attraverso la microfiltrazione e l’osmosi inversa.
In questo modo vengono eliminate tutte le sostanze estranee che potrebbero essere indesiderate.

Perché utilizzare un trattamento dell’acqua?

L’acqua del rubinetto è già potabile, ma nel suo percorso dall’acquedotto all’abitazione può venire a contatto con degli agenti inquinanti a causa anche delle tubature datate.

Con un trattamento dell’acqua si avrà la sua purificazione totale, eliminando tutti gli eventuali fattori inquinanti.

Questa operazione avviene con i processi di microfiltrazione e di osmosi inversa.

La microfiltrazione elimina le particelle presenti nell’acqua con un diametro minimo di 0.5 micron.

L’osmosi inversa trattiene fino al 99% delle sostanze indesiderate e presenti nell’acqua.

Quali sostanze trattiene l’osmosi inversa?

Il processo dell’osmosi inversa trattiene varie sostanze, alcune delle quali, se oltre il limite di legge, nocive per l’uomo come ad esempio:
• Ammonio
• Cadmio
• Silice
• Calcio
• Nitrato
• Mercurio
• Nickel
• Sodio
• Batteri
• Bromuro
• Fosfato
• Cloruro
• Piombo
• Fluoruro
• Ferro
• Silicato

L’osmosi inversa è un trattamento naturale?

L’osmosi inversa avviene anche nel nostro organismo e nelle piante ed è un processo naturale.

Essa non altera la struttura dell’acqua e delle sostanze disciolte, non viene aggiunto nulla nell’acqua e non vengono usate sostanze chimiche.

I moderni impianti che utilizzano l’osmosi inversa non producono acqua acida o distillata ma solo acqua pura e oligominerale senza alterare la struttura dell’acqua.

Come funziona il test dell’acqua?

Sul mercato esistono svariati test per scoprire la qualità dell’acqua del proprio rubinetto.

L’acqua che fuoriesce dalle tubature per legge è potabile ma spesso al suo interno si trovano agenti non ideali per l’essere umano o valori sballati, anche se i Comuni effettuano numerosi controlli.

Non bisogna dimenticarsi che queste sostanze compaiono spesso proprio nel viaggio dall’acquedotto all’abitazione a causa dei tubi che magari sono vecchi e usurati.

L’incaricato con un test dedicato vi dirà in tempo reale la durezza della vostra acqua e la quantità di sali disciolti in essa.

Bisogna specificare che i test misurano alcuni valori che garantiscono la qualità dell’acqua ma non vanno a sostituire le analisi chimiche e batteriologiche complete che svolgono i laboratori specializzati.

Perché SI all’acqua del rubinetto e NO alle bottiglie di plastica?

L’acqua della rete idrica subisce molti controlli da vari laboratori in quanto deve assicurare costantemente la sua qualità e proprio per questo, le soglie di tolleranza sono più severe per l’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia (per molte sostanze).
L’acqua in bottiglia di plastica subisce sbalzi di temperatura durante il suo viaggio e i batteri possono proliferare nella bottiglia stessa di plastica se non correttamente stoccata, ancora di più se vengono riutilizzate.

Ricordiamoci inoltre che secondo recenti studi sembrerebbe che ogni settimana si assumono 5 grammi di microplastiche che si trovano nell’acqua in contenitori di plastica.

no alle bottiglie di plastica consumando più acqua dal rubinetto

La manutenzione di un depuratore acqua è così importante?

La manutenzione ordinaria è obbligatoria per legge ed è importante per la sicurezza del prodotto e per la garanzia di qualità dell’acqua stessa. Deve essere svolta da personale specializzato e qualificato.
Si consiglia una manutenzione annuale per la sostituzione dei filtri e per un controllo generale dell’impianto.

I filtri hanno una durata di un preciso numero di litri di acqua trattati (a seconda del tipo di filtrazione) e quindi vanno sostituiti regolarmente.

Se questo non viene fatto, non solo si può danneggiare il cuore della macchina (membrana osmotica), ma può anche compromettere la qualità dell’acqua erogata.

Posso installare il depuratore domestico da solo?

Il depuratore deve essere installato da personale competente, certificando l’avvenuta installazione.
In caso contrario l’impianto diventa illegale in base al DM sul trattamento acque potabile N°25/12

Cos’è un addolcitore acqua?

Gli addolcitori acqua domestici eliminano ed evitano la formazione di calcare all’interno delle tubature di un’abitazione o di un’attività commerciale, facilitando il funzionamento degli elettrodomestici.
Il calcare è responsabile di molti effetti sgradevoli per l’uomo, come la pelle secca, e inoltre dona all’acqua da bere un sapore non piacevole.

Quanto costa un depuratore a osmosi inversa?

Vi sono sul mercato svariati modelli dei depuratori a osmosi inversa e anche i prezzi variano da prodotto a prodotto.

E’ giusto precisare che depuratori acquistati on-line devono essere installati da persone qualificate e che garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto, quindi è importante interfacciarsi direttamente con il venditore.

Proprio per questo è buona cosa affidarsi a una casa di produzione di depuratori che possono garantire un’installazione a regola d’arte.

I prezzi dipendono molto dal materiale impiegato e anche se ci può sembrare un costo di una certa entità dobbiamo pensare che verrà ammortizzato nel tempo risparmiando sull’acqua in bottiglia acquistata (e sulla fatica del trasportarla pesantemente fino a casa).

Perché con i depuratori possiamo fare del bene al pianeta?

Grazie ai depuratori domestici o per ufficio, andiamo a eliminare l’acquisto e l’uso delle bottiglie di plastica.

La plastica non è biodegradabile e a contatto con il terreno alcune sostanze che la compongono possono penetrare nel suolo fino a contaminare le falde acquifere.

L’inquinamento da plastica sta colpendo il nostro paese in modo molto importante, basti pensare alle nostre spiagge a ai nostri mari.

Eliminando le bottiglie di plastica si può aiutare in modo significativo il nostro paese, inoltre molte campagne Plastic Free stanno cercando di far qualcosa di utile e concreto per contrastare questo forte problema. Vuoi fare un gesto concreto per l’ambiente?

Si sente spesso parlare di truffe sui depuratori. Dove sta la verità?

Purtroppo sul mercato ci sono alcune persone che hanno messo in commercio depuratori non a norma, lasciando il cliente da solo nel momento della manutenzione e con una macchina che erogava acqua non idonea per l’essere umano.
Queste sono vere e proprio truffe e purtroppo avvengono in ogni campo.

Esistono anche Aziende, come ad esempio Acqualife, che mettono al primo posto la qualità del prodotto, realizzato con materiali certificati ad uso alimentare e puntando tutto su un’assistenza di primordine. È fondamentale per noi e per i nostri clienti che anche l’acqua che si beve sia di ottima qualità.

    Inizia ora a RISPARMIARE compila il modulo

    Subito il TEST GRATUITO dell'acqua di casa



    (*)Obbligatorio | Cliccando su "Invia la richiesta" dichiaro di aver preso visione della Privacy Policy | Cookie Policy


    Do il mio consenso al trattamento dei miei dati per ricevere maggiori informazioni su prodotti e offerte

    Glossario Online Consulta i termini utilizzati nel sito e la loro etimologia per comprendere appieno il loro significato!

    Contratto

    Accordo tra due o più persone per regolare tra loro un rapporto di vendita o collaborazione.
    Etimologia: dal latino ‘contractu’ = contrarre/trarre insieme.

    Consulente

    Che dà consigli, pareri, giudizi su questioni di sua specifica competenza.
    Etimologia: dal latino ‘consulente’ che significa ‘consultare, deliberare’.

    Depuratore

    Apparecchio destinato a depurare una sostanza, depurare è rendere puro, privare dalle impurità. Viene installato sotto il lavello della cucina o sotto lo zoccolo.
    Etimologia: dal latino ‘depurare’ (pus, marciume) = togliere il pus.

    Durezza

    Rappresenta la concentrazione totale di Calcio e Magnesio, viene misurata prevalentemente in gradi francesi (°F).
    Il D.Lgs 31/2001 lo considera un parametro indicatore della qualità dell’acqua e consiglia valori di durezza compresi tra 15°F e 50°F.

    Microfiltrazione

    La microfiltrazione è un processo di filtrazione che rimuove le particelle solide da un fluido o da un gas attraverso una membrana microporosa. Tipicamente il diametro va dai 0,1 ai 10 micron. Si tratta di un processo molto simile a quelli di osmosi inversa, da cui differisce quasi esclusivamente per le dimensioni delle particelle trattenute.

    Minerali

    Il minerale è un corpo solido cristallino, che si forma all’interno delle rocce e ha una composizione chimica definita o variabile in campo ristretto.
    Etimologia: dall’antico Francese ‘Miniere’ = miniera.

    Minerali inorganici

    I minerali inorganici sono quelli che provengono direttamente dal terreno, e vengono raccolti dall’acqua che fuoriesce dalle rocce. I minerali inorganici provenienti dal terreno e contenuti nelle acque non possono essere metabolizzati direttamente dalle cellule umane, ossia trasformati in sostanze proprie dell’organismo; essi devono essere innanzitutto metabolizzati dalle cellule vegetali ed essere trasformati in minerali organici.

    Minerali organici

    I minerali organici sono quelli che sono già stati metabolizzati dalle piante o dagli animali.

    Nitrati

    Sono naturalmente presenti nelle acque e nell’ambiente e derivano dalla decomposizione delle sostanze organiche azotate presenti in tutti gli organismi viventi. Possono inoltre derivare dall’uso di fertilizzanti contenenti azoto inorganico.
    Per la CEE (Comunità Economica Europea) il limite è fissato a 5mg/l e per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il limite è fissato a 11mg/l.

    Osmosi inversa

    Usata nei nostri depuratori, processo basato sul principio inverso dell’osmosi, consistente nel premere l’acqua di acquedotto contro una membrana semipermeabile ed estrarre acqua pulita.
    Etimologia: dal greco ‘osmos’ = impulso, spinta.

    Ph

    Indica il Potenziale d’Idrogeno ed è un valore magnetico. Secondo Luis Claude Vincent il valore Ph ideale di un’acqua da bere deve muoversi nell’intervallo 6,0 – 6,8; cioè leggermente acida. Questi valori sono gli stessi indicati dalla Società Internazionale di Bioelettronica e sono determinanti per la scelta dell’acqua da usare in diverse terapie e quella da utilizzare comunque tutti i giorni per raggiungere o mantenere un ottimo stato di salute.

    Potabile

    Che si può bere senza danno per la salute, bevibile.
    Etimologia: dal latino tardo ‘potabile’ derivante del classico ‘potare’ = bere.

    Residuo fisso

    E’ la quantità di minerali inorganici contenuta in un litro d’acqua, cioè il residuo secco che rimane dopo l’evaporazione di un litro d’acqua a 180°C. I minerali inorganici non vengono utilizzati dall’organismo e quindi possono formare depositi pericolosi per la salute. Per evitare questo problema è necessario avere a disposizione giornalmente un’acqua con residuo fisso minore di 30mg/l. Solo usando un acqua con un valore minore di 30mg/l si può ottenere un risultato soddisfacente nel mantenimento della salute e del benessere, nella purificazione e nel ricambio quotidiano.
    L’unità di misura è mg/l o ppm (parti per milione).

    Informazioni utili per comprendere al meglio i depuratori d’acqua

    Nei link qui di seguito puoi trovare tante informazioni utili che ti porteranno a comprendere come mai il depuratore d’acqua a osmosi inversa è un elettrodomestico ormai fondamentale per migliorare la tua salute e il tuo benessere.

    Il residuo fisso

    Da Wikipedia, l’enciclopedia libera:

    Il residuo fisso è un parametro utilizzato per classificare le acque minerali e le acque potabili in generale.

    Solitamente espresso in mg/l, indica la quantità di sostanza solida perfettamente secca che rimane dopo aver fatto evaporare in una capsula di platino, previamente tarata, una quantità nota di acqua precedentemente filtrata.

    Per determinare correttamente il residuo fisso, dopo l’evaporazione si riscalda la capsula a 100 °C fino a peso costante e poi si riscalda di nuovo a 180 °C nuovamente fino a peso costante (eliminando così i sali di ammonio piò volatili ed alcune sostanze organiche). Si può poi riscaldarla ulteriormente a 500 °C distruggendo tutti i sali di ammonio, le sostanze organiche ed i nitrati. Il risultato si esprime in ppm (parti per milione) oppure in mg/l, specificando sempre a quale temperatura ci si riferisce (residuo fisso a 180 °C o residuo fisso a 500 °C).

    In base al suo valore si distinguono:

    • acque meteoriche: compreso tra 10 e 80 mg/l
    • acque oligominerali: compreso tra 80 e 200 mg/l
    • acque mediominerali: compreso tra 200 e 1.000 mg/l
    • acque minerali: superiore a 1.000 mg/l

    Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

    Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

    Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

    Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

    Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e per gli affari regionali;

    EMANA
    il seguente decreto legislativo

    Art. 1.
    (Finalità)

    1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

    Art. 2.
    (Definizioni)

    1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) “acque destinate al consumo umano”:

    i) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

    ii) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera e), la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

    b) “impianto di distribuzione domestico”: le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, é costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

    c) “gestore”: il gestore del servizio idrico integrato, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

    d) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio

    Art. 3.
    (Esenzioni)

    1. La presente normativa non si applica:

    a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

    b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

    Art. 4.
    (Obblighi generali)

    1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

    2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

    a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

    b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I;

    c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14, comma 1.

    3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

    Art. 5.
    (Punti di rispetto della conformità)

    1. I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

    a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

    b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

    c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

    d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua é fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell’allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.

    3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell’allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unità sanitarie locali, anche in collaborazione l’autorità d’ambito e con il gestore, dispongono che:

    a) siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;

    b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

    Art. 6.
    (Controlli)

    1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell’articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati:

    a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
    b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
    c) alle reti di distribuzione;
    d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
    e) sulle acque confezionate;
    f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
    g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

    2. Per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli di cui al comma 1 devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

    3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano l’efficacia della disinfezione e accertano che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

    4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri dell’allegato I, le specifiche indicate dall’allegato III.

    5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della sanità, in collaborazione con l’istituto superiore di sanità. Il controllo é svolto nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

    Art. 7.
    (Controlli interni)

    1. Sono controlli interni i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

    2. I punti di prelievo dei controlli interni possono essere concordati con l’azienda unità sanità locale.

    3. Per l’effettuazione dei controlli il gestore del servizio idrico integrato si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.

    4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.

    5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di analisi di cui all’articolo 8, comma 7.

    Art. 8.
    (Controlli esterni)

    1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unità locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.

    2. Per quanto concerne i controlli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) l’azienda unità sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici effettuato nell’ambito dei piani di tutela – delle acque di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalità previste nell’allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

    3. L’azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantità o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari é effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanità.

    4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di più aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

    5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo é individuato d’intesa fra le regioni interessate.

    6. L’azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanità entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

    7. Per le attività di laboratorio le aziende unita sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanità, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanità.

    Art. 9.
    (Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)

    1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti o per l’adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.

    2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.

    Art. 10.
    (Provvedimenti e limitazioni dell’uso)

    1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13,14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati a norma dell’allegato I, l’autorità d’ambito, d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale interessata e con il gestore, individuate tempestivamente le cause della non conformità, indica i procedimenti necessari per ripristinare la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto dell’entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

    2. Sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l’azienda unità sanitaria locale informa l’autorità d’ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato l’uso delle acque ovvero siano adottati altri idonei provvedimenti a tutela della salute, tenendo conto dei rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un’interruzione dell’approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

    3. Le autorità competenti informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati.

    Art. 11.
    (Competenze statali)

    1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:

    a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecnicoscientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria;

    b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);

    c) l’adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell’allegato III, punto 1, previa verifica, da parte dell’Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;

    d) l’adozione, previa predisposizione da parte dell’Istituto superiore di sanità, dei metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell’allegato III, punti 2 e 3, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;

    e) l’individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

    f) l’adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;

    g) l’adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonchè per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura dei pozzi;

    h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori;

    i) adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi;

    l) L’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

    2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i) l), sono esercitate dal Ministero della sanità, di concerta con il Ministero dell’ambiente, per quanto concerne le competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell’ambiente, sentiti i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole e forestali.

    3. Gli oneri economici connessi all’eventuale attività di sostituzione esercitata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti a comma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a carico dell’ente inadempiente.

    Art. 12.
    (Competenze delle regioni o province autonome)

    1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue:

    a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato 1, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;

    b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento idrico potabile;

    c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte B o fissati ai sensi dell’articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all’articolo 13;

    d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell’allegato 1, parte C, di cui all’articolo 14;

    e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali é necessaria particolare richiesta di proroga di cui all’articolo 16;

    f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;

    g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.

    Art. 13.
    (Deroghe)

    1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, purchè nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempre che l’approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.

    2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 é fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:

    a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica;

    b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;

    c) l’area geografica, la quantità di acqua fornite ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

    d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;

    e) il piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame.

    3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l’eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.

    4. Il Ministero della sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione. Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.

    5. Sei mesi prima della scadenza dell’ulteriore periodo di deroga, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un’aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell’acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di un’ulteriore periodo di deroga.

    6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che non deve essere superiore a tre anni.

    7. Tutti i provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

    a) i motivi della deroga;

    b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

    c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

    d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

    e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

    f) la durata della deroga.

    8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al Ministero dell’ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.

    9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l’inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l’azione correttiva intrapresa a norma dell’articolo 10, comma 1, é sufficiente a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.

    10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non é consentito se l’inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d’acqua si é verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

    11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinchè la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo ritenga opportuno.

    12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.

    13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e, nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.

    14. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

    Art. 14.
    (Conformità ai parametri indicatori)

    1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell’allegato I, l’autorità d’ambito, sentito il parere dell’azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predette, dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

    2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al Ministero della sanità e dell’ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non conformità riscontrati nell’anno precedente:

    a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle situazioni di non conformità;

    b) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

    c) una sintesi dell’eventuale piano relativo all’azione correttiva ritenuta necessaria, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria nonché disposizioni in materia di riesame.

    3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l’obbligo di cui al comma 2 é assolto mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi valori e la popolazione coinvolta.

    4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.

    Art. 15.
    (Termini per la messa in conformità)

    1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell’allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell’allegato I, parte B.

    Art. 16.
    (Casi eccezionali)

    1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all’allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all’articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.

    2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31 marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all’articolo 13, comma 2.

    3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1, la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità un’aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e documentando altresì l’eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.

    4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata dall’istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative adottate ai sensi del presente comma.

    5. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.

    Art. 17.
    (Informazioni e relazioni)

    1. Il Ministero della sanità provvede all’elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori.

    2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all’approvvigionamento di 5000 o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all’allegato I, parte C, nota 10.

    3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l’anno successivo al triennio cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.

    4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi dell’articolo 5, comma 4, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui all’allegato I, parte B, nota 10.

    5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono rese accessibili ai Ministeri interessati.

    Art. 18.
    (Competenze delle regioni speciali e province autonome)

    1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

    Art. 19.
    (Sanzioni)

    1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

    2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

    3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.

    4. L’inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità é punita:

    a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non é fornita al pubblico;

    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’Acqua é fornita al pubblico;

    c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

    5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

    Art. 20.
    (Norme transitorie e finali)

    1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 15, fatte salve le proroghe concesse dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16.

    2. Le norme regolamentari e tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente decreto, fino all’adozione di specifiche normative in materia.

    3. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    [Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
    “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 – Supplemento Ordinario n. 41]

    Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
    Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

    Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

    Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

    Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

    Visto l’articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare;

    Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell’adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

    Adotta
    il seguente regolamento

    Art. 1.
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto é connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

    2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
    c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.

    Art. 2.
    (Definizioni relative agli impianti)

    1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
    c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonchè quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
    f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
    g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
    h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonchè gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
    j) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

    Art. 3.
    (Imprese abilitate)

    1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
    2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
    3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
    4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
    5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.
    6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

    Art. 4.
    (Requisiti tecnico professionali)

    1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
    a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
    c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
    d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
    2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

    Art. 5.
    (Progettazione degli impianti)

    1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
    2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
    a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
    b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonchè impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

    3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
    4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonchè una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
    5. Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
    6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo 11.

    Art. 6.
    (Realizzazione ed installazione degli impianti)

    1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
    2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
    3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

    Art. 7.
    (Dichiarazione di conformità)

    1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonchè il progetto di cui all’articolo 5.
    2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
    3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
    4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
    5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
    6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

    Art. 8.
    (Obblighi del committente o del propietario)

    1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
    2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
    3. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
    4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
    5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

    Art. 9.
    (Certificato di agibilità)

    1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonchè del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

    Art. 10.
    (Manutenzione degli impianti)

    1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto nè il rilascio dell’attestazione di collaudo, nè l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
    2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
    3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

    Art. 11.
    (Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.)

    1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
    2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
    3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

    Art. 12.
    (Contenuto del cartello informativo)

    1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

    Art. 13.
    (Documentazione)

    1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa. L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile.

    Art. 14.
    (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica)

    1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990, all’attività di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
    2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

    Art. 15.
    (Sanzioni)

    1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
    2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
    3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
    4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
    5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
    6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
    7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    [D.M. 22-1-2008 n. 37
    Ministero dello sviluppo economico
    Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 61
    Emanato dal Ministero dello sviluppo economico]

    Nuovo decreto Ministeriale sul trattamento delle acque potabili

    Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 22 Marzo 2012 il nuovo DM sul trattamento delle acque datato 7 febbraio 2012. Il DM è il n. 25. Cancella e sostituisce il precedente DM 490/90. Stabilisce le normative per la garanzia delle apparecchiature che trattano l’acqua. ECOGENIA ha iniziato già dallo scorso anno un processo di certificazioni e rinnovamento per essere in regola al momento della pubblicazione. Di questo nuovo D.M. che era “nell’aria” da tempo. Questo fa sì che attualmente abbiamo un vantaggio su altre aziende perché noi siamo già praticamente in regola! Questi dati devono essere conosciuti soprattutto dai venditori, ma anche da telefoniste, promoter ed installatori per rispondere a qualsiasi domanda:
    1) Le nostre apparecchiature sono costruite da Ecogenia in Italia rispettando i parametri di sicurezza richiesti nel D.M e questo è stato certificato dal C.S.I –

    2) I nostri impianti rispettano il nuovo decreto che richiede la conformità al D.M 174 riguardo la “alimentarietà” – questo significa che ogni parte dell’impianto che viene a contatto con l’acqua è certificata “ad uso alimentare” – Anche questo è stato certificato dal C.S.I – le nostre macchine sonoinfatti dotate del marchio “Hygenic Design” che le rende perfettamente conformi.

    3) Le nostre macchine sono marchiate CE (come richiesto dal DM).

    4) Riguardo alla certificazione della sicurezza della ditta come richiesto dal DM, Ecogenia è certificata ISO 9001.

    5) Deve essere detto nella promozione, nella vendita e dai tecnici che queste apparecchiature necessitano di periodica manutenzione per garantire la potabilità e il mantenimento dei miglioramenti dichiarato dal costruttore.

    6) I nostri apparecchi sono progettati per impedire che l’acqua trattata ritorni nella rete, come richiesto dal D.M.

    7) I nostri impianti vengono installati a regola d’arte e viene rilasciata regolare certificazione. Come richiesto dal D.M. 37/08 a cui fa riferimento questo D.M. sul trattamento acque.

    8) Una ben precisa frase dovrà essere stampata sui manuali d’istruzioni, sugli imballi e sugli impianti per specificare quanto sopra. Ci sono 180 giorni per adeguarsi – tuttavia le nostre macchine e manuali hanno già una dicitura simile.

    9) E’ possibile che in base alle nuove normative verrà richiesto al cliente di effettuare manutenzioni più frequentemente e non annuali, qualsiasi cambiamento verrà comunicato tempestivamente.

    10) Non si potrà più chiamare i nostri impianti “depuratori” in modo generico. E’ necessario specificare che cosa FA la macchina. Esempio OSMOSI INVERSA, MICROFILTRAZIONE, ADDOLCITORE ecc.

    11) Ci saranno alcuni diciture da aggiungere sulla promozione, manualistica ecc e sarà necessario avere una macchina “campione” che viene periodicamente testata per controllare le perfomance con il passare del tempo e l’efficacia delle manutenzioni

    In base al nuovo D.M. la nostra azienda ha tutti i requisiti di legge più importanti e manca solo l’adeguamento di piccole cose tipo diciture da aggiungere su manuali ecc. Quindi è possibile usare questo D.M: a nostro favore dato che Ecogenia srl sapendo da tempo che sarebbero stati introdotti questi cambiamenti ha adeguato i suoi macchinari e le procedure e ne ha ottenuto la certificazione.
    Che si riassume in ISO 9001 come ditta – ISO 9001 ogni singolo impianto – marchio Hygenic Design che certifica alimentari età e procedura installazione/manutenzione con rilascio di certificazione “regola d’arte”.

    Lettera Ministero della Sanità

    Lettera Redox

    Lettera medico

    L'acqua e i sali minerali

    Ci sono alcuni argomenti che, per scarsa conoscenza o per partito preso, rendono diffidenti le persone verso l’osmosi. Uno di questi è che l’osmosi rimuove i sali minerali.
    Per rendersi conto dell’infondatezza di tale pensiero è necessario che si sappiano alcune cose indispensabili. Per capire l’argomento dovete sapere che gli esperti della salute pubblica raccomandano vivamente a tutti di bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno.

    La maggior parte delle persone fa fatica a berne anche la metà per ingerire la RDA (Recomanded Daily Allowance), dose giornaliera raccomandata, di alcuni sali minerali utili all’organismo, una persona di Boston o di Milano dovrebbe quindi bere:

    676 bicchieri d’acqua al giorno per ottenere la RDA del calcio,
    1846 bicchieri d’acqua al giorno per ottenere la RDA del ferro,
    168.960 bicchieri d’acqua al giorno per ottenere la RDA del fosforo.
    Tutto questo è assurdo ed assai improbabile. Le stesse persone che già fanno fatica a bere meno di 8 bicchieri al giorno si chiederanno: E I MIEI SALI MINERALI?

    Rispondiamo ad una domanda con un altra domanda:

    Perchè mai una persona intelligente dovrebbe bersi decine e decine di minerali molto cancerogeni, tutti inorganici, non assimilabili, solo per essere sicuro di ingerirne uno o due di cui ha bisogno? perchè dovrebbe farlo, pur sapendo che nell’acqua ormai sempre più spesso ci sono anche veleni e porcherie?

    E’ risaputo, o almeno tutti dovrebbero saperlo, oltre a medici ed alimentaristi, che il corpo umano assume i minerali, le vitamine, le proteine e quanto altro gli è fondamentale, solo dal cibo che ingerisce.

    Basti pensare che in un boccone di pane, in una forchettata di pasta, in un pezzetto di formaggio o di carne, in un sorso di latte o in una banale foglia di insalata ci sono più sali minerali che in centinaia e a volte migliaia di litri di acqua.

    Un altro argomento è quello sulla mancanza di gusto: dicono che l’acqua osmotizzata abbia un sapore piatto, neutro, e che in pratica non ha gusto: è vero, è assolutamente vero, perchè forse ci si dimentica o si ignora che la OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stabilisce che l’acqua per l’organismo umano deve essere assolutamente insapore, inodore, incolore. Questa caratteristica è pertanto un pregio e non un difetto.

    Bisogna considerare il fatto che purtroppo alcune persone sono ormai così abituate a sentire il puzzo del cloro o di altre porcherie chimiche presenti nell’acqua, che quando non li sentono più rimangono sconcertate.

    La mancanza di sapore può richiedere certamente un brevissimo periodo di adattamento, ma una volta che una persona si abitua all’acqua pura, il sapore e il puzzo del cloro, quel senso di terra in bocca e tutte le altre porcherie presenti o future gli sembreranno addirittura offensivi.

    Si dice anche che le osmosi costano molto: non è per caso che durano anche molto? si può dire altrettanto di sistemi che costano meno?

    Per finire mi rivolgo agli operatori del settore trattamento acqua; ricordino questo: non avrete mai da preoccuparvi e potrete dormire sonni tranquilli solo dopo aver venduto un impianto ad osmosi inversa ad una famiglia. Potreste sentirvi tranquilli altrettanto se aveste venduto sistemi diversi?

    E’ vero che i sali minerali sono utili alla sopravvivenza dell’uomo, ma soltanto quelli organici, ovvero quei sali minerali contenuti nei cereali, nella frutta, nelle verdure e nei prodotti animali e loro derivati. Facciamo un piccolissimo ma significativo esempio che ci permette di toccare con mano la differenza fondamentale che esiste tra un sale minerale organico ed uno inorganico.

    Prendiamo un litro di latte contenente 1200 milligrammi di calcio: nessun medico vi vieterà di berlo, salvo particolari controindicazioni come l’intolleranza al lattosio. Se invece prendiamo un litro di acqua contenente gli stessi 1200 milligrammi di calcio ci sentiremo dire dalle autorità sanitarie che quell’acqua non è potabile.

    Questo perchè il calcio presente nel latte è un sale minerale organico assimilabile dalle cellule umane, mentre il calcio presente nell’acqua è un sale minerale inorganico non assimilabile dalle cellule umane.

    Infatti, la legge che regolamenta i limiti delle sostanza nocive contenute nell’acqua destinata al consumo umano (DPR 236/88) dice chiaramente che il calcio contenuto nell’acqua non dovrebbe superare la quantità di 100 milligrammi per litro.

    Per concludere, possiamo affermare che i sali minerali presenti nell’acqua sono inorganici perchè non possono entrare nelle cellule umane, anzi restano all’esterno ostruendo cosi il passaggio delle sostanze utili alla vita della cellula con conseguenze decisamente rischiose per la salute.

    Proprio per questo i Sali minerali presenti nell’acqua vengono considerati veri e propri inquinanti.

    Gli addolcitori

    L’acqua che normalmente viene usata in casa è ricca di sali minerali che si disciolgono in essa durante il suo cammino dalla sorgente al rubinetto.
    Una più o meno elevata concentrazione di alcune di queste sostanze va a determinare il grado di durezza dell’acqua.

    Il calcio ed il magnesio sono i sali minerali che, data la loro limitata solubilità, tendono a precipitare e a depositarsi, divenendo i responsabili del cosiddetto calcare.

    Un’acqua particolarmente dura crea non pochi problemi sia a livello di benessere fisico che per gli impianti idraulici presenti in bagno.

    A causa delle incrostazioni, infatti, le tubazioni, come anche la rubinetteria, i diffusori doccia, gli elettrodomestici ed ogni altro elemento attraversato dall’acqua, rischiano di ostruirsi; ciò determina minore efficienza, maggior consumo di energia ed elevati costi di manutenzione nel caso in cui avvenga qualche danno irreparabile.

    I disagi, inoltre, riguardano anche la cura della persona; un’acqua dura provoca capelli crespi, secchi, difficili da trattare, può generare irritazioni allergiche per la pelle e porta ad usare quantità maggiori di detergenti.

    La soluzione: come funziona l’addolcitore

    Un’unica soluzione a questi piccoli/grandi problemi quotidiani è rappresentata dall’installazione di un addolcitore in grado di ridurre le tracce di magnesio e calcio presenti nell’acqua.

    Si tratta di un apparecchio di semplice installazione ed uso, costituito da un contenitore per le resine, un contenitore per il sale (necessario per la rigenerazione periodica delle resine) ed una valvola idropneumatica che, pilotata da un timer programmato, effettua i cicli di lavaggio necessari a tenere in efficiente operatività l’apparecchio.

    Attraverso lo scambio che avviene tra gli ioni sodio fissati nelle resine e i sali di calcio e di magnesio, questi vengono trattenuti, eliminando così la durezza in eccesso.

    L’addolcitore è particolarmente indicato nei casi in cui l’acqua presenta una durezza superiore ai 15° gradi francesi.

    Vantaggi:

    Niente più macchie su sanitari, vetri e stoviglie.
    Tubi e rubinetti più efficienti e duraturi perchè liberi da incrostazioni.
    Fino al 60% di risparmio energetico e fino al 80% di risparmio sulle spese di manutenzione per lavatrice, scaldabagno, caldaia, ferro da stiro e lavastoviglie grazie all’assenza di incrostazioni sulle serpentine che scaldano l’acqua.
    Fino al 70% di risparmio su prodotti detergenti per la pulizia di casa.
    Biancheria e capi d’abbigliamento come nuovi senza bisogno dell’ammorbidente.
    Maggiore qualità dell’acqua utilizzata per uso alimentare con minor affaticamento dei reni e prevenzione delle calcolosi.
    Morbidezza ed elasticità della pelle.
    Lucentezza e pettinabilità dei capelli.

    Il manganese riduce l'intelligenza?

    L’hanno chiamata “San Rubinetto” ed è l’acqua potabile che esce dai tubi di casa nostra. Economica, sempre pronta all’uso.

    Ora però, qualcuno proietta un’ombra proprio sull’acqua del rubinetto che, se troppo ricca di manganese, potrebbe influire sulle capacità intellettive dei bambini.

    A suggerirlo sono i ricercatori canadesi del Center for Interdisciplinary Research in Biology, Health, Environment and Society (CINBIOSE) dell’Universita del Quebec a Montreal, i quali hanno condotto uno studio in cui si è evidenziato come i bambini esposti a elevate concentrazioni di manganese, un metallo presente nelle falde sotterranee, avessero peggiori prestazioni nei test per misurare le capacità intellettive, le capacità motorie e comportamentali, rispetto ai bambini che erano esposti a livelli minori.

    Per arrivare alle loro conclusioni, la dottoressa Maryse Bouchard e colleghi hanno coinvolto 362 bambini di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Poi, hanno analizzato i livelli di manganese presenti nell’acqua da loro bevuta, scoprendo che chi beveva l’acqua con maggiori concentrazioni di questo minerale, sembrava avere un QI minore. Allo stesso modo sono stati misurati i livelli di ferro, rame, piombo, zinco, arsenico, magnesio e calcio.

    Questo fatto, spiegano i ricercatori, potrebbe essere attribuito agli effetti neurotossici del manganese. Nonostante i livelli misurati fossero al di sotto delle linee guida, “il quoziente intellettivo medio dei bambini la cui acqua del rubinetto conteneva la quantità maggiore di manganese era di 6 punti inferiore, rispetto ai bambini la cui acqua aveva livelli di manganese bassi o nulli”, sottolinea Bouchard.

    Fonte: La Stampa – Benessere, del 21 Settembre 2010

    Sgorga acqua marrone dai rubinetti!

    PONTELONGO. Acqua marrone dai rubinetti di casa: capita ormai a cadenza mensile in molte abitazioni di via Mazzini. Pare che il problema sia dovuto alle tubature vecchie e malridotte dell’acquedotto, ma finora protestare in Comune e con Acegas-Aps ha portato solo a soluzioni temporanee. E i residenti sono imbufaliti.

    «Era successo a luglio – racconta Gabriella Gallo – usciva acqua del colore del fango da tutti i rubinetti di casa. Mi sono rivolta in Comune, mi hanno indirizzato ad Acegas e l’azienda ha inviato un manutentore che ha provveduto a pulire le tubazioni.

    Ho raccolto un campione di acqua che fa ribrezzo al solo vederla e hanno avuto il coraggio di dirmi che è potabile. Il problema sembrava risolto ma qualche giorno fa si è ripresentato tale e quale. Acqua marrone che sgorga dal rubinetto e io, come tutti gli altri residenti della via, ovviamente impossibilitati ad utilizzarla.

    Alla sede di Acegas-Aps di Piove di Sacco mi hanno detto che loro non possono fare nulla, a Padova lo stesso, perchè l’unica soluzione è cambiare le condotte». (e.l.)

    Fonte: Il Mattino di Padova – 22 settembre 2010 pagina 33 sezione PROVINCIA

    Dai rubinetti rischi per i ragazzi ed i neonati

    BRUXELLES – Neonati e ragazzi corrono rischi nel bere acqua che viene dai rubinetti delle case italiane, contaminata – a quanto pare – da arsenico, boro e fluoruro che, in alcune Regioni, superano di cinque volte i livelli consentiti dalle norme europee.

    A dirlo è il comitato scientifico incaricato dalla Commissione Ue di dare un parere sulle acque potabili nel nostro Paese. E’ stato il risultato di una analisi delle tubazioni lungo le quali scorrono livelli di sostanze tossiche che, se non sono immediatamente pericolose per gli adulti, pongono però dei rischi per i ragazzi in età dello sviluppo e soprattutto per i neonati.

    L’Italia, che per nove anni ha agito in regime di deroga rispetto alla direttiva Ue sulle acque, dovrebbe uniformarsi alle regole europee entro il 2012, come chiesto da Bruxelles. Ma qualche mese fa ha chiesto una proroga dei termini. La Commissione Ue dovrà decidere nelle prossime settimane se concederla o meno, e la sua decisione si baserà anche sul parere del comitato scientifico.

    Fonte: La Repubblica – Cronaca, del 23 Aprile 2010